Costituzione della Repubblica Romana del 1849
Costituzione della Repubblica Italiana del 1948
In corsivo gli articoli e i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Romana.
Costituzione della Repubblica Romana: votata all’unanimità il 1° luglio 1849, promulgata il 3 luglio 1849
Costituzione della Repubblica Italiana: approvata in via definitiva il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre 1947, entrata in vigore il 1° gennaio 1948
I - VIII PRINCIPII FONDAMENTALI, ARTICOLI
1-69, SUDDIVISI IN 8 TITOLI e DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLI 1- 12 : PRINCIPI FONDAMENTALI,
ARTICOLI 14 – 54 : Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini
Articoli 55 – 139 : Parte seconda - Ordinamento della Repubblica
I - XVIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I – La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in Repubblica democratica.
Art. 15 – Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
(Art. 1)
II – Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
VII – Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali[…] (Art. 3)
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge […]. (Art. 8)
XIV – I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome […]
III – La repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
[…] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (Art. 3)
IV – La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (Art. 11)
VI – La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della repubblica.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento (Art. 5)
VIII – Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani […]
(Art. 7)
Art. 3 – Le persone e le proprietà sono inviolabili.
Art. 4 – Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali [...].
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge […] (Art. 13)
Art. 5 – Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
[…] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
Art. 6 – Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nel casi e modi determinati dalla legge.
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [...] (Art. 14)
Art. 7 – La manifestazione del pensiero, è libera, la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure [...]
(Art. 21)
Art. 8 – L’insegnamento è libero […]
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento [...] (Art. 33)
Art. 9 – Il segreto delle lettere è inviolabile.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [...] (Art. 15)
Art. 10 – Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e col¬lettivamente.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (Art. 50)
Art. 11 – L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto, è libera.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (Art. 18)